Dopo anni di interpretazioni controverse, l’Agenzia delle Entrate ha accolto l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di tardiva registrazione dei contratti di locazione pluriennali.
Con la Risoluzione n. 56/2025, l’Agenzia ha chiarito che la sanzione per tardiva registrazione va calcolata solo sull’imposta dovuta per la prima annualità, e non sull’intero importo del contratto.
Un passo avanti importante per i proprietari e per tutto il mercato delle locazioni, che da anni chiedeva chiarezza e coerenza normativa.
Ogni contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni dalla stipula o decorrenza.
Il mancato rispetto di questo termine comporta una sanzione amministrativa proporzionata all’imposta di registro dovuta.
Il contribuente può sempre ricorrere al ravvedimento operoso, riducendo in modo significativo l’importo dovuto.
Per i contratti di locazione pluriennali, l’imposta di registro può essere versata:
Il dubbio, rimasto irrisolto per anni, era semplice ma cruciale:
se la registrazione avviene in ritardo e l’imposta è pagata annualmente, la sanzione va calcolata sulla prima annualità o sull’intero importo complessivo del contratto?
Con una circolare del 2011, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la sanzione andasse calcolata sull’intero valore del contratto, anche per chi avesse scelto il pagamento annuale.
Un’interpretazione che aumentava il gettito ma risultava ingiustificata e penalizzante per i contribuenti.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte per ribadire un principio di logica e proporzionalità fiscale:
“In caso di tardiva registrazione, la sanzione deve essere commisurata all’imposta di registro relativa alla prima annualità del canone, se il contribuente ha scelto il pagamento annuale.”
La Cassazione ha così stabilito che la modalità di pagamento scelta influenza anche il calcolo della sanzione, non potendo l’Agenzia applicare un criterio più oneroso rispetto a quello previsto dal contratto.
Con la Risoluzione n. 56 del 2025, l’Agenzia delle Entrate accetta ufficialmente l’orientamento giurisprudenziale e riconosce che:
In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale, la sanzione deve essere calcolata solo sull’imposta relativa alla prima annualità.
Per le annualità successive resta in vigore la sanzione per tardivo versamento del 25% (art. 13 D.Lgs. 471/97).
Un chiarimento che mette fine a oltre un decennio di incertezza interpretativa.
Nel regime della cedolare secca, la tardiva registrazione resta soggetta solo al pagamento di un’imposta fissa di 150 euro.
Non sono dovuti importi proporzionali o sanzioni aggiuntive.
Una conferma che rende la cedolare secca una soluzione ancora più semplice e trasparente per i proprietari.
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