
Pagare l’affitto con un bonifico è ormai la soluzione più comune: il versamento resta visibile sull’estratto conto e può essere ricostruito facilmente. Ma che cosa succede se proprietario e inquilino preferiscono usare i contanti? È ancora consentito oppure esiste l’obbligo di utilizzare un metodo tracciabile?
Nel 2026 il pagamento in contanti è possibile anche per un contratto di locazione, purché il singolo trasferimento resti sotto il limite previsto dalla legge. Il punto più delicato non è quindi soltanto la modalità scelta, ma la possibilità di dimostrare che il canone sia stato effettivamente pagato.
Vediamo quali sono le regole, quando serve un metodo tracciabile e come preparare una ricevuta chiara.
Sì. Nel 2026 è possibile pagare l’affitto in contanti quando il trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Da 5.000 euro in poi è necessario utilizzare un mezzo tracciabile, come il bonifico. Anche sotto questa soglia è comunque importante documentare ogni versamento con una quietanza firmata.
L’articolo 49 del Decreto legislativo 231/2007 vieta infatti i trasferimenti in contanti pari o superiori alla soglia stabilita dalla legge tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche. Dal 1° gennaio 2023 la soglia è fissata a 5.000 euro dalla Legge 197/2022, articolo 1, comma 384.
In pratica:
La soglia generale riguarda i trasferimenti di denaro tra soggetti diversi, quindi non cambia in base alla destinazione abitativa o commerciale dell’immobile.
La confusione deriva da una norma introdotta nel 2014, che imponeva la tracciabilità dei canoni relativi alle abitazioni. Quella disposizione è stata però abrogata dal 2016. Oggi non esiste più un divieto specifico per gli affitti abitativi: si applica il limite generale all’uso del contante.
Per un periodo la normativa aveva previsto che i canoni di locazione abitativa, con alcune eccezioni, fossero corrisposti con modalità diverse dal contante. Il comma che introduceva quell’obbligo è stato eliminato dall’articolo 1, comma 902, della Legge 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016.
Dire che ogni affitto abitativo debba essere pagato obbligatoriamente con bonifico non è quindi corretto. Il contante rimane ammesso sotto soglia, anche se comporta qualche attenzione in più nella gestione delle prove di pagamento.
Quando il contratto prevede vere rate mensili, ogni rata è normalmente considerata un pagamento autonomo. Non si sommano automaticamente tutti i canoni dell’anno. Resta vietato, invece, dividere artificialmente in più consegne una somma unica pari o superiore a 5.000 euro soltanto per aggirare il limite.
Un affitto di 1.000 euro al mese corrisponde a 12.000 euro all’anno, ma le dodici rate previste dal contratto hanno scadenze distinte e restano ciascuna sotto la soglia.
La situazione è diversa se le parti stabiliscono un pagamento unico. Se, per esempio, devono essere versati anticipatamente 6.000 euro in una sola soluzione, la somma non può essere consegnata in contanti. Non è neppure possibile trasformarla, solo al momento del pagamento, in due consegne da 3.000 euro prive di una reale giustificazione contrattuale.
In presenza di anticipi, arretrati, più mensilità pagate insieme o accordi particolari, è prudente verificare il caso concreto con un professionista.
La ricevuta non viene rilasciata automaticamente in ogni caso, ma chi paga ha il diritto di richiederla. L’articolo 1199 del Codice civile stabilisce che chi riceve il pagamento deve, su richiesta e a spese del debitore, rilasciare una quietanza. Con i contanti è sempre opportuno farlo.
Il bonifico genera una traccia bancaria; la consegna di denaro, da sola, no. Senza una ricevuta può diventare difficile dimostrare che il canone di un determinato mese sia stato pagato.
Il diritto alla quietanza è previsto dall’articolo 1199 del Codice civile. Per evitare contestazioni, la scelta più semplice è preparare una quietanza per ogni rata e conservarne una copia.
La ricevuta dovrebbe indicare:
Se le somme aggiuntive non riguardano il canone, è meglio indicarle separatamente. Una descrizione generica come “pagamento affitto” può creare dubbi quando lo stesso versamento comprende più voci.
Non serve un modello complesso. La ricevuta può essere scritta anche a mano, purché identifichi chiaramente le parti, l’immobile, la somma e il periodo pagato.
Un esempio:
Io sottoscritto/a [nome e cognome], dichiaro di aver ricevuto da [nome e cognome] la somma di euro [importo] in contanti, a saldo del canone di locazione relativo al mese di [mese e anno], per l’immobile situato in [indirizzo], come previsto dal contratto stipulato in data [data].
In fondo vanno aggiunti luogo, data e firma di chi riceve il pagamento. È utile produrre due copie oppure consegnare l’originale a chi paga e conservarne una riproduzione.
Sulle quietanze non soggette a IVA che superano 77,47 euro può essere dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, salvo specifiche esenzioni. L’applicazione dipende dalle caratteristiche del documento e del rapporto; nei casi dubbi è meglio chiedere conferma a un professionista. Sul tema si può consultare anche la risposta n. 351/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Se la somma è sotto il limite, il contante non rende irregolare il pagamento. Il problema è soprattutto probatorio: senza una quietanza, chi ha versato il canone potrebbe avere difficoltà a dimostrarlo in caso di contestazione.
La ricevuta tutela entrambe le parti. Chi vive nell’immobile conserva la prova del pagamento; chi lo concede in locazione può ricostruire con maggiore precisione gli importi incassati, distinguere i canoni dalle spese e controllare eventuali ritardi.
La quietanza non sostituisce però il contratto né la sua registrazione. Un contratto regolarmente registrato e la prova dei singoli pagamenti sono documenti diversi, con funzioni diverse.
Sì, anche il deposito cauzionale può essere versato in contanti se il trasferimento è inferiore a 5.000 euro. È però opportuno rilasciare una ricevuta che descriva espressamente la somma come deposito cauzionale, evitando di confonderla con un canone anticipato.
La distinzione è importante perché il deposito ha una funzione specifica e, alla fine della locazione, deve essere restituito salvo le somme che possano essere legittimamente trattenute. Se deposito e primo canone vengono versati nello stesso momento, è meglio indicarli come due voci separate.
Entrambe le modalità sono ammesse sotto il limite, ma non offrono la stessa semplicità nella gestione quotidiana.
Nel 2026 l’affitto può essere pagato in contanti se ogni trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Da 5.000 euro in poi è necessario utilizzare un intermediario abilitato e un mezzo tracciabile.
Con i contanti, la questione centrale è poter dimostrare il pagamento. Chi versa il canone ha diritto di chiedere una quietanza e dovrebbe farlo per ogni mensilità. La ricevuta deve indicare importo, periodo, immobile, data e firma di chi incassa.
Il bonifico non è sempre obbligatorio, ma resta normalmente la soluzione più semplice per mantenere ordinati i pagamenti e prevenire incomprensioni.
Sì. La singola rata è inferiore a 5.000 euro. È comunque opportuno richiedere e conservare una ricevuta firmata per ogni versamento.
Non necessariamente. Se il contratto prevede rate mensili autonome, il limite si valuta normalmente sul singolo pagamento. Non è invece possibile dividere artificialmente una somma unica per aggirare la soglia.
No. La cedolare secca è un regime fiscale e non introduce, da sola, un obbligo generale di bonifico. Restano validi il limite all’uso del contante e le regole stabilite nel contratto.
Sì, se permette di identificare le parti, l’importo, il periodo pagato, l’immobile, la data e contiene la firma di chi riceve il denaro.
È meglio concordare prima la modifica con l’altra parte e lasciarne traccia scritta. La modalità di pagamento indicata nel contratto non dovrebbe essere cambiata unilateralmente.
Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale o fiscale sul singolo caso.